L’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata da Roma Capitale limitatamente agli interventi sub-delegati dalla Regione Lazio con la Legge Regionale n. 8/12 e ss.mm.ii. Per i restanti interventi il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica è di competenza della Regione Lazio (L.R. n.8 del 2012).
L’ambito territoriale subdelegato dalla Legge comprende i Municipi di Roma Capitale dal I al XV.
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, hanno l’obbligo prima di intraprendere lavori di trasformazione sugli stessi, di richiedere l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dall’art. 146 co. 2 del d.lgs. 42/2004, astenendosi dall’avviare i lavori prima del suo rilascio.
Il regime vincolistico dei beni tutelati sono riportati nelle Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con D.C.R n.5 del 21/04/2021, consultabile on-line sul sito internet della Regione Lazio.
I Comuni posti all’interno della “CITTÀ” METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE “ osservano le direttive nazionali e regionali.
I Comuni mediamente non annoverano tra i loro SERVIZI uno specifico indirizzo ambientale e quindi lo esaminano con il loro UFFICIO TECNICO.
Chiedono per la maggior parte, di compilare un Modulo di richiesta per l’abbattimento di esemplari arborei siti in area privata, correlando il tutto con una perizia tecnico agraria, foto, planimetria e studio del vincolo paesaggistico.
Trattandosi di Territori più piccoli va da sé che il rilascio dell’autorizzazione amministrativa avvenga in tempi più brevi.
Per tutti i Comuni vale la regola della “compensazione ambientale” cioè debbono essere sostituite le piante autorizzate all’abbattimento con altrettante piante possibilmente AUTOCTONE da mettere a dimora all’interno della proprietà.
Normalmente i Comuni medio-piccoli non fanno pagare i diritti di istruttoria.


